2017 12.09

INDENNITÀ E RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE

Frequentemente capita di riscontrare un’esigenza specifica  da parte degli agenti/rappresentanti diretta ad ottenere dalla Casa Mandante, una volta cessato il rapporto, un “risarcimento  del danno” per le più disparate motivazioni (denigrazione professionale, bossing, investimenti strumentali all’attività, quali, a titolo esemplificativo, acquisto di software dedicati, attrezzature specifiche, assunzioni collaboratori).

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è legittimo per un’agente ricevere sia l’indennità di fine rapporto (indennità di clientela o ex art 1751 c.c. a seconda del riferimento normativo )sia il risarcimento danni, derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dell’azienda preponente.

Giurisprudenza dominante ha interpretato in tal senso la Direttiva 86/653 che  viene attuata in tutti i paesi UE e contempla due sistemi di indennizzo dell’agente di commercio alternativi:

  • un’indennità di clientela, che compensa l’agente e rappresenta il trattamento minimo obbligatorio, previsto dagli Accordi Economici Collettivi e calcolato sull’intero monte provvigionale comprensivo di tutte le somme riscosse dall’agente a qualsiasi titolo(rimborsi spese-attività accessorie ,ecc);
  • una somma di “riparazione” rispetto al pregiudizio causato all’agente dalla cessazione del rapporto, che non prevede un tetto massimo di indennizzo, il cui ammontare è determinato in fase di giudizio,  con un’impronta di “risarcimento del danno”.

La sentenza del 3 dicembre 2015, ha precisato che vige anche la seconda linea di indennizzo, come concessione del risarcimento del danno ulteriore.
Secondo la Corte di Giustizia Europea, la corresponsione  del risarcimento non è subordinata alla dimostrazione dell’esistenza di un illecito imputabile alla Casa Mandante, dal momento che è necessario invece che vi sia un nesso causale con il danno invocato distinto da quello risarcito dall’indennità di fine rapporto.

La Direttiva inoltre precisa che la concessione dell'indennità non priva l'agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni e che l'agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente,pregiudizio  che  deriva in particolare dall’ estinzione del contratto avvenuta in particolari  condizioni,ovverosia  quando :

-  l'agente commerciale sia stato privato  delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l'attività dell'agente commerciale;

- non sia stato  consentito all'agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.

Si fa riferimento ai danni ulteriori da fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale), connesso ad esempio al mancato pagamento di provvigioni maturate, alla violazione dei doveri informativi, oppure ad azioni di denigrazione professionale, etc

L’orientamento prevalente della giurisprudenza si rifà all’articolo 1751, IV comma, del Codice Civile in cui il risarcimento deve essere connesso alla cessazione del rapporto di agenzia e alla conseguente indennità: “La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.”

La suddetta sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito, invece, che il riconoscimento del risarcimento del danno ulteriore, a favore dell’agente di commercio, non presuppone necessariamente un illecito, imputabile al preponente: “la concessione del risarcimento dei danni non è subordinata alla dimostrazione dell’esistenza di un illecito imputabile al preponente, che presenti un nesso causale con il danno invocato, ma esige che il danno invocato sia distinto da quello risarcito dall’indennità di clientela”.

Orbene ,il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, potrebbe essere utilizzato per sostenere che l’articolo 1751 debba  essere interpretato in conformità a tale principio.

Alla luce di quanto stabilito nel dispositivo, anche in caso di una risoluzione legittima del contratto di agenzia, oltre all’indennità di fine rapporto, si potrebbe richiedere anche il risarcimento dei danni ulteriori.

In tal caso, però, tali danni devono essere distinti da quelli risarciti con l’indennità fine rapporto: i suddetti danni per denigrazione professionale, per ingiuriosità del recesso del preponente, per investimenti non recuperabili, per costi di licenziamento del personale  e così via secondo le cause individuate dalla legislazione.

La soluzione è conforme alla direttiva, che prevede un livello di protezione minimo dell’agente in quanto se l’indennità non copre il danno effettivamente subito dalla fine del mandato, è possibile la concessione di un risarcimento danni, purché la normativa non sfoci in un duplice indennizzo all’agente.

La Corte Europea ha riconosciuto legittima la normativa nazionale ma aggiunge che il danno risarcito tramite le indennità e le provvigioni non sia da considerare alla stessa stregua del risarcimento aggiuntivo, che si riferisce a perdite di altro tipo come investimenti o costi non recuperabili.

                                                                                                                       avv. Maria Rosaria Pace