Credo sia opportuno trattare una delle vicende che caratterizzano il rapporto di agenzia, vale a dire l’ipotesi di malattia e/o infortunio da parte dell’agente, che il più delle volte si trova impreparato a gestire tali situazioni, commettendo errori che spesso possono arrecare notevole pregiudizio economico.
L’art. 1256 c.c. “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile .
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non...