2018 16.03

Indennità di cessazione del rapporto ex art 1751 c.c.- Quando spetta ?

Commento a cura dell'Avvocato Maria Rosaria Pace

Tribunale Catania - Sez. Lavoro - Sentenza 4227 del 27.09.2011

Con tale sentenza ,il Giudice si è pronunciato in merito ai crediti derivanti dal rapporto di agenzia,con particolare riferimento all'indennità prevista dall'art 1751 c.c.
Con il d.Lgs. n.303/91, il legislatore italiano, dando attuazione alla direttiva CEE n.86/653, ha completamente riscritto l'art. 1751 c.c., stabilendo che tale l'indennità spetta "se ricorra almeno una dei seguenti requisiti:

- l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle...

2018 22.02

Indennità per le prestazioni accessorie

Commento a cura dell'Avvocato Maria Rosaria Pace

 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-02-20/indennita-le-prestazioni-accessorie-102537.php?refresh_ce=1

 


Cassazione Civile, sez. II, sentenza 30/01/2017 n° 2289


La sentenza enuncia un principio fondamentale in tema di rapporto d'agenzia, ossia il
diritto dell'agente al pagamento delle prestazioni accessorie effettuate a vantaggio della
preponente.
Nel procedimento un agente ,che aveva cessato il rapporto cessato, conveniva in giudizio
la Casa Mandante chiedendo la condanna al pagamento di provvigioni non corrisposte ,
dell'indennità di fine rapporto, del...

2018 13.02

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI AGENZIA AD OPERA DI CASA MANDANTE E RISARCIMENTO DEL DANNO


Commento a cura dell' dell'Avvocato Maria Rosaria Pace


La Cass. Civ. con sentenza del. 7 febbraio 2017, n. 3251 si è pronunciata in merito allo scioglimento del contratto di agenzia ad opera del preponente e sul risarcimento del danno.
L'art. 1751 c.c., comma 4, stabilisce che la concessione all'agente dell'indennita? di cessazione del rapporto non lo priva del "diritto all'eventuale risarcimento dei danni"; tale disposizione si riferisce ai danni ulteriori derivanti da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'illecito relativo al mancato/reiterato ritardo nel pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, ad ingiuriosita? del recesso ad opera del preponente, alla induzione dell'agente a spese di esecuzione del contratto prima della sua risoluzione)...