2018 13.02

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI AGENZIA AD OPERA DI CASA MANDANTE E RISARCIMENTO DEL DANNO


Commento a cura dell' dell'Avvocato Maria Rosaria Pace


La Cass. Civ. con sentenza del. 7 febbraio 2017, n. 3251 si è pronunciata in merito allo scioglimento del contratto di agenzia ad opera del preponente e sul risarcimento del danno.
L'art. 1751 c.c., comma 4, stabilisce che la concessione all'agente dell'indennita? di cessazione del rapporto non lo priva del "diritto all'eventuale risarcimento dei danni"; tale disposizione si riferisce ai danni ulteriori derivanti da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'illecito relativo al mancato/reiterato ritardo nel pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, ad ingiuriosita? del recesso ad opera del preponente, alla induzione dell'agente a spese di esecuzione del contratto prima della sua risoluzione)...

2018 13.02

Nuove regole in tema di indennità meritocratica

Nota a cura dell' avv. Maria Rosaria Pace


All'atto della cessazione del rapporto è prevista dagli AeC la corresponsione di determinate indennità.

Particolare attenzione viene posta, in quanto ricca di novità, all' indennità meritocratica la quale e' dovuta agli agenti e rappresentanti di commercio quale quota aggiuntiva dell'indennità di cessazione del rapporto nel solo caso in cui l'importo totale dell'indennità di risoluzione del rapporto e dell'indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal 3° comma dell'art. 1751 cod. civ., e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto :abbia procurato nuovi clienti al preponente , abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e che Casa Mandante riceva ancora sostanziali benefici...

2018 07.02

TERMINE DI PRESCRIZIONE DELLE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

COMMENTO A CURA DELL'AVV. MARIA ROSARIA PACE

(Cassazione n. 9348 del 17.4.2013)e (Cassazione n. 17057 del 5.8.2011)


Di notevole importanza le sentenze della Cassazione in merito all'applicabilità o meno dei termini previsti per la richiesta delle indennità.
Quando il contratto si interrompe, mediante disdetta ordinaria o dimissioni per giusta causa, l'agente ha diritto alle indennità di fine rapporto.

Le indennità di fine rapporto sono: 
le indennità previste dagli AeC ossia:
-FIRR
-Indennità suppletiva di clientela;
-Indennità meritocratica;
e l'indennità prevista ex art 1751 del codice civile.;
L'agente per richiedere le indennità di fine rapporto deve rispettare 2 termini: uno breve e uno lungo.
Il primo è quello di 1 anno dalla cessazione del...