Il patto di non concorrenza post contrattuale, inserito nel mandato di agenzia, è una norma regolata dall’art. 1751 bis. C.c. la quale prevede che l’Agente o rappresentante operante come persona fisica e/o giuridica avrà diritto ad una specifica indennità di natura “non provvigionale”, dopo la cessazione rapporto, e che gli vieterà di poter svolgere attività con aziende concorrenti.
Il patto che limita la concorrenza da parte dell’Agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.
In caso di dimissioni dell’Agente o rappresentante, non motivate da inadempimento del...