In seguito alla cessazione del rapporto di agenzia, l’Agente può, indipendentemente dai conteggi elaborati da Casa Mandante formulare richieste integrative e /o di natura supplementare.
A riguardo, è opportuno precisare, che l’onere probatorio (vale a dire la dimostrazione delle circostanze affermate e/o del fondamento tecnico – giuridico dei diritti rivendicati) è posto a carico dell’Agente, il quale, quindi, anche in una fase stragiudiziale, viene sollecitato da Casa Mandante a provare documentalmente la correttezza delle richieste formulate.
Nel corso dell’esperienza maturata in materia, ho avuto modo di rilevare come, il più delle volte, gli agenti, pur potendo rivendicare i propri diritti, non abbiano, durante il rapporto negoziale, avuto cura di conservare tutta la documentazione occorrente atta a dimostrare la bontà dei propri...