La Direttiva 86/653/CEE della Corte di Giustizia Europea, recepita dal ns ordinamento, all’art. 17, stabilisce che “l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui: -abbia procurato nuovi clienti al Preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il Preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; - il pagamento di tali indennità sia equo.
Il successivo art. 18 prevede i casi in cui, pur sussistendo tali condizioni, all’agente non è dovuta l’indennità: a) risoluzione del contratto da parte del Preponente per un’inadempienza dell’Agente che giustifichi l’immediata cessazione del rapporto; b) recesso dell’Agente; c) cessione del contratto ad un terzo.
Il Legislatore italiano si è definitivamente adeguato alla Direttiva con il D. Lgs. n. 65/99 per cui l’art. 1751 c.c. attualmente vigente così si esprime:
" All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni “
- l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
- L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.
Gli Accordi Economici Collettivi, prevedono, in modo ancor più favorevole per l’agente tre componenti delle Indennità:
- il primo, denominato “Indennità di risoluzione del rapporto”, viene riconosciuto all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell’equità;
- il secondo, denominato “Indennità suppletiva di clientela”, sarà riconosciuto ed erogato all’agente o rappresentante, solo se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’Agente o Rappresentante; è inoltre, dovuta in caso di rapporto in essere da più di un anno quando l’Agente termini il rapporto con la Preponente a causa di invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell’età pensionabile e decesso. Il calcolo è effettuato applicando alle provvigioni ed agli altri compensi maturati dall’Agente un’aliquota che varia dal 3% al 4% .Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751;
- il terzo, denominato “Indennità meritocratica” risponde ai criteri indicati dall’art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l’erogazione l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti.
A questo punto appare chiaro ed evidente come, all’atto della cessazione del rapporto, l’Agente, alla luce delle vicende che hanno caratterizzato la collaborazione con la Casa Mandante, possa chiedere l’applicazione delle indennità previste dalla contrattazione collettiva (A.E.C. di riferimento) o, in via alternativa, l’applicazione dell’indennità ex art, 1751 c.c.
Di assoluta rilevanza la pronuncia della Suprema Corte, sezione Lavoro Civile n. 687 del 16.01.2008, secondo cui “il comma 6 dell'articolo 1751 del c.c. si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie. Altresì importante la pronuncia della Cassazione Civile, Sezione Lavoro n. 12724 del 01.06.2009, che stabilisce che la quantificazione dell'indennità calcolata sulla base dei criteri posti dagli accordi economici collettivi può essere integrata dal giudice fino al massimo previsto dall’articolo 1751 c. c., ha confermato che quanto previsto dalla contrattazione collettiva rappresenta un “trattamento minimo garantito” al di sopra del quale è possibile andare nel caso in cui ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 1751 c. c..
E’ opportuno, inoltre, chiarire che, all’atto della cessazione del rapporto, Casa Mandante andrà a conteggiare le indennità sempre ed esclusivamente, in ossequio agli A.E.C. ( indennità di clientela). E’ fondamentale, quindi, analizzare l’evolversi del rapporto di agenzia, determinare la modalità di calcolo più favorevole e, laddove ne ricorrano i presupposti, formulare la richiesta di indennità ex art. 1751 c.c., entro UN anno dalla risoluzione del rapporto, a pena di decadenza.
Consiglio quindi, stante l’onere probatorio a carico dell’Agente di conservare primo ed ultimo estratto ocnto provvigionale (cos’ da evidenziare i clienti apportati ) e conservare il dettaglio del fatturato diviso per anno (così da provare l’incremento di fatturato).
Stante la delicatezza e la complessità della materia, è opportuno, anche in questo caso, rivolgersi ad un legale esperto nei rapporti di agenzia, onde poter ottenere il giusto riconoscimento del lavoro espletato.