La giurisprudenza è unanime nel considerare il diritto di esclusiva di cui all’art. 1743 c.c. elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, con la conseguenza che tale diritto sussiste anche in mancanza di una espressa pattuizione sul punto; le parti, tuttavia, sono libere di derogarvi, sia in maniera espressa che mediante comportamento concludente.
L’art. . 1743 c.c. cita: “ il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’Agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
La disposizione mira chiaramente a tutelare l’Agente. Se, in una stessa area, il preponente potesse utilizzare più agenti, questi vedrebbero ridotte in modo significativo le proprie prospettive di guadagno. Gli agenti si troverebbero in concorrenza l’un l’altro e le provvigioni spettanti per gli affari conclusi da uno di essi non potrebbero essere riconosciuti agli altri.
Il diritto di esclusiva, qualora sia reciproco o bilaterale, consiste da una parte nell’impegno per la Casa Mandante di non conferire contemporaneamente a più Agenti l’incarico di trattare i propri prodotti in una determinata zona, e dall’altra nell’impegno per l’Agente di non trattare nella zona prodotti concorrenti.
Sottolineiamo come la zona di riferimento coincida con una determinata area geografica ma può, altresì, essere classificata con criteri differenti, che prendano in considerazione non solo suddivisioni di carattere geografico ma anche riferimenti a gruppi di clienti, di potenziali clienti e di canali di distribuzione; ciò potrebbe comportare, per le suddette fattispecie, la presenza su uno stesso territorio di più agenti.
Gli Accordi Economici Collettivi prevedono la figura del c.d. Agente monomandatario al quale viene, nel mandato, impedito di assumere incarichi per qualunque altra Casa Mandante ma la cui figura va tenuta ben distinta dal concetto di esclusiva, di cui all’art. 1743 c.c., in quanto questi si impegna a promuovere gli affari e i prodotti di un solo Preponente.
Tuttavia, le parti possono stabilire nel mandato anche la natura plurimandataria dello stesso ed, il più delle volte, Casa Mandante può richiedere, all’atto della sottoscrizione dell’accordo negoziale, che l’Agente indichi per quali altri aziende intrattiene i rapporti di natura commerciale e può anche sancire, a carico dell’Agente, un obbligo informativo nel caso in cui lo stesso dovesse assumere altri mandati in pendenza dello stesso, al fine di valutare la compatibilità.
In ogni caso, essendo un aspetto molto delicato del rapporto di agenzia, è opportuno analizzare compiutamente lo schema contrattuale al fine di comprendere i limiti entro i quali l’agente può operare; diversamente, l’Agente potrebbe incorrere nella violazione dell’ obbligo di esclusiva con conseguente risoluzione del mandato per grave inadempimento e perdita del diritto alle indennità.