Una recente sentenza della Corte d’Appello di Bologna (n. 1484/14) ci offre la possibilità di intraprendere il discorso legato alle modifiche provvigionali attuate, ad opera della Casa Mandante, in una misura diversa da quella espressamente e specificamente concordata nel mandato originario.
Tale prassi è spesso utilizzata dalle aziende mandanti, che si trovano nella necessità di variare la zona, la clientela o i prodotti assegnati all’agente alla sottoscrizione dell’accordo negoziale.
Le modifiche contrattuali dovrebbero avvenire d’accordo tra le parti; in particolare, ci si chiede se le variazioni provvigionali debbano essere contenute a pena di nullità in un accordo modificativo scritto (forma scritta ad substantiam) o se invece possano risultare anche da facta concludentia tra le parti e quali tra questi comportamenti possano essere considerati ai fini di una modifica contrattuale.
La giurisprudenza ha assunto in merito a tali quesiti, un orientamento uniforme. Per quanto riguarda l’elemento essenziale della forma scritta, pena la validità dell’accordo, già in una sentenza del 1999 la Corte di Cassazione ( sent. N. 8053/99) affermava che : …”in assenza di limiti contrattuali, la modifica della misura della provvigione (….) poteva essere validamente convenuta con forma non scritta e provata per facta concludentia” . Tale disposizione era chiaramente sfavorevole per l’Agente, il quale poteva vedersi modificato il monte provvigionale, senza la possibilità di poter negoziare tale variazione.
La Corte di Cassazione, prima di escludere la necessità della forma scritta, ha esordito con l’inciso “in assenza di limiti contrattuali”, da intendersi nel senso che le successive modifiche delle clausole contenute nel mandato debbano rivestire la forma scritta a pena di nullità.
Tali “limiti contrattuali” venivano richiamati nella successiva sent. Cass. 2009, in cui veniva stabilito che il tacito patto è nullo per difetto di forma ai sensi del combinato disposto degli artt. 1352 e 1418 c.c., qualora all’interno del contratto di agenzia sia inserita la clausola secondo la quale ogni modifica dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.
La Corte Cassazione in riferimento alla modifica provvigionale mediante forma scritta ha successivamente ritenuto di doversi pronunciare sul silenzio/assenso dell’Agente dinanzi all’applicazione della diversa percentuale della provvigione laddove invece gli Accordi Economici Collettivi ritengono che la mancata contestazione dell’estratto conto provvigionale, entro i 30 gg previsti dalla normativa, e l’emissione di fatture conformi, equivalga ad accettazione delle modifiche. La Corte di Cassazione ha diversamente stabilito che affinché possa essere considerato tale silenzio una manifestazione di volontà suscettibile di acquisire efficacia giuridica, è necessario che esso sia accompagnato da “peculiari circostanze e situazioni oggettive e soggettive tali da renderlo significativo, come sintomo rivelatore delle intenzioni delle parti”.
Gli AEC hanno, tuttavia, previsto la possibilità che l’agente riconosca alla mandante la facoltà di apportare variazioni (zona, clientela e prodotti) unilateralmente; in tal caso sarà necessario valutare l’entità della variazione e l’eventuale indennità che Casa Mandante dovrà corrispondere, attraverso l’analisi dello schema negoziale e del monte provvigionale.
avv. Maria Rosaria Pace