Quando si verifica un furto del campionario, si pone il problema se l’agente sia o meno tenuto a risarcire la Mandante.
A riguardo vi sono una serie di considerazioni di natura civilistica che si possono svolgere su questo tema, applicando i principi generali di diritto e gli Accordi Economici Collettivi.
Questi ultimi prevedono espressamente l’addebito del campionario; in particolare:
- L’art. 4 dell’ A.E.C. Commercio del 16 febbraio 2009 stabilisce che il contratto può prevedere l’addebito totale o parziale all’agente del valore del campionario nel solo caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo, necessario per l’espletamento dell’incarico, mentre è vietato l’addebito del campionario all’agente per motivi diversi.
- L’art. 3 dell’A.E.C. Industria del 30 luglio 2014 stabilisce che il valore del campionario affidato all’agente potrà essere addebitato in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo, mentre non è consentito l’addebito del campionario all’agente per motivi diversi.
In base all’interpretazione delle suddette norme degli A.E.C. sembra possibile addebitare all’agente il valore del campionario in caso di furto, in quanto tale fattispecie non configura un caso di mancata restituzione e/o di danneggiamento derivante dal normale utilizzo del campionario.
Inoltre, va altresì considerato che, a sostegno della tesi della responsabilità dell’agente in caso di furto, il campionario è affidato all’agente in comodato d’uso e di conseguenza , come previsto dal codice civile, all’art. 1804, il comodatario è tenuto a custodire ed a conservare la cosa concessa appunto in comodato d’uso, con la “diligenza del buon padre di famiglia”; inoltre, in base alle norme sulla responsabilità del comodatario, in caso di furto del bene in comodato, il comodatario è responsabile per colpa non in caso di semplice prevedibilità ed evitabilità dell’evento ma, qualora il comodatario stesso non abbia posto in essere tutte le attività richieste dall’ordinaria diligenza (per esempio assicurarsi che l’auto sia parcheggiata in zone controllate oppure chiudere completamente i vetri dell’auto ).
Pertanto, l’agente, per essere esonerato dalla sua responsabilità in caso di furto del campionario, deve riuscire a dimostrare di avere adottato tutte le misure richieste dall’ordinaria diligenza per evitare tale furto, premettendo, comunque, che la semplice denuncia penale da parte dell’agente non è di per sé elemento idoneo a liberarlo da tale responsabilità.
Una soluzione a tutela dell’agente potrebbe essere, in caso di campionario dal valore economico rilevante, la stipula di un’assicurazione contro il furto del campionario
Mi preme precisare che, nel caso di affidamento del campionario, dovrà essere previsto per iscritto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all’agente.
Avv. Maria Rosaria Pace