La disciplina del compenso spettante all’Agente che svolge, accanto all’attività di promozione, ex art. 1742 c.c. , anche l’attività di supervisione e coordinamento, costituisce una problematica discussa.
Com’è noto, la figura dell’agente generale è riconosciuta dalla giurisprudenza la quale ha, in più occasioni, affermato che la Preponente ha la facoltà di avvalersi di più agenti organizzati in forma piramidale tra loro, al fine di garantire la massima efficienza dell’attività di promozione e vendita dei prodotti commercializzati.
Dunque, se da un lato, l’oggetto principale del contratto deve essere comunque quello di promozione diretta degli affari rimanendo quello di coordinamento , un’attività solo accessoria rispetto al primo, è pur vero che trattasi di un principio messo in discussione dalla Suprema Corte di Cassazione secondo la quale la conclusione dei contratti non richiede necessariamente la “ricerca del cliente” purché sussista nesso di causalità tra l’opera di promozione svolta dall’Agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione.
In altre parole, la figura dell’agente generale, frutto della elaborazione dottrinale, è stata recepita negli AEC di categoria; in particolare, la contrattazione collettiva del 30/7/2014 del settore Industria, hanno confermato la compatibilità con quella di agente semplice stabilendo la remunerazione prevista per questo tipo di attività accessoria debba essere stabilita o una provvigione separata, quindi distinta da quella prevista per la promozione degli affari o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale” e, soprattutto, non commisurato al fatturato prodotto dagli agenti e/o rappresentanti coordinati.
Una volta stabilito, quindi, la figura dell’agente generale e le modalità di calcolo per determinarne la remunerazione, il tema principale resta che molto spesso tale attività –che lo si ripete dovrebbe assumere natura “accessoria” rispetto a quella principale prevista dall’art 1742 c.c. (promozione degli affari)- divenga l’attività principale da parte dell’agente.
Qual è l’interesse della Casa Mandante di stipulare un contratto di c.d. Agente Generale?
Talvolta è ravvisabile un mero interesse di natura commerciale, per meglio coordinare la rete vendita; molto spesso, dietro questi contratti si cela la volontà di Casa Mandante di eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato -tale è la figura del capo area che svolge le medesime mansioni dell’agente generale, con i relativi oneri e garanzie giuridiche, versamento contributi previdenziali Inps, pagamento 13ima, 14ima, ferie retribuite, auto e cellulare aziendale, norme restrittive per procedere al licenziamento individuale.
All’atto della cessazione del rapporto, quindi, all’agente generale andranno riconosciute tutte le indennità previste per gli agenti di commercio, andrà specificatamente valutata l’attività accessoria di attività di coordinamento agenti se è stata correttamente retribuita.
In casi sporadici, è possibile rivendicare la subordinazione del rapporto di lavoro; a tal fine sarà necessario indagare quali siano state le concrete modalità di espletamento del rapporto medesimo.
Avv. Maria Rosaria Pace