2016 06.10

Mancata accettazione degli ordini da parte del Preponente - diritto alla provvigione –

Accade sempre più frequentemente che nel corso  del rapporto di agenzia l’attività prestata dall’Agente venga di fatto vanificata dalla volontà della Preponente di non dar seguito agli ordini regolarmente trasmessi, non riconoscendo al contempo alcun diritto alla provvigione.

L’obbligazione principale dell’Agente è quella di promuovere gli affari per conto della casa mandante, ex art. 1742 c.c. ; in pratica, tale obbligo si concretizza nella raccolta e trasmissione degli ordini della clientela al Preponente .

La provvigione è dovuta dal Preponente solo a conclusione dell’affare, cioè quando il Preponente dà seguito alla proposta contrattuale con l’accettazione formale dello stesso.

La mancata accettazione dell’ordine, quindi, comporta l’assenza di remunerazione per l’Agente.

Quindi, all’obbligo dell’Agente di procurare ordini corrisponde un obbligo del Preponente ad accettarli incondizionatamente?

La giurisprudenza della Suprema Corte ha, con orientamento uniforme, ispirato al principio dell’iniziativa economica privata, escluso l’esistenza di un tale obbligo per la Casa mandante.

In ogni caso occorre precisare che, il rifiuto all’evasione degli ordini va sempre motivato dal Preponente e lo stesso rifiuto non può assumere carattere sistematico, in quanto andrebbe a determinare una violazione degli obblighi di buona fede, cui seguirebbe, inevitabilmente, il risarcimento del danno in favore dell’Agente, consistente nel mancato riconoscimento delle provvigioni per gli affari promossi.

In questo quadro di carattere generale, tuttavia, l’articolo 4 dell’A.E.C. Commercio del 2009, stabilisce che:….” Le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal Preponente entro 60 gg dalla data di ricevimento si intendono accettate per intero”.

La mandante dovrà quindi, entro 60 gg dall’ordine, comunicare per iscritto il proprio rifiuto indicandone le ragione di esso; in caso di silenzio, la proposta d’ordine si considera accettata (accettazione tacita) ed all’Agente va riconosciuto il diritto alla provvigione.

Al fine di poter richiedere alla casa mandante il riconoscimento delle provvigioni maturate ma non riconosciute per un rifiuto d’ordine avvenuto oltre i 60 gg è necessario che l’Agente abbia cura di conservare tutte le comunicazione della casa mandante aventi ad oggetto “rifiuto e/o annullo ordini , accertandosi che in tale comunicazione siano indicate sia la data di trasmissione ordine sia chiaramente la data ove casa mandante comunica la NON accettazione.

 

 

                                                                                                         Avv. Maria Rosaria Pace