Per l’esecuzione del contratto l’agente può avvalersi di ausiliari. Una figura ampiamente diffusa è il subagente (agente dell’agente), figura contrattuale “atipica”che ha gli stessi obblighi contrattuali, fiscali e previdenziali dell’Agente.
Il subagente è quindi un agente a tutti gli effetti e, come tale, soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1742-1753 c.c., nonché alle previsioni degli AEC che disciplinano il rapporto di agenzia.
Dal punto di vista giuridico il rapporto di subagenzia si configura come subcontratto dove il preponente è un altro Agente e non Casa Mandante; l’incarico di subagenzia deve essere conferito tramite una lettera di nomina contenente tutte le condizioni operative. Le parti possono liberamente pattuire vari aspetti del rapporto, tra i quali la possibilità, da parte del subagente, di ritagliare la propria zona di azione all’interno di quella dell’Agente. La stipulazione del contratto da parte dell’ Agente con il subagente non richiede l’ autorizzazione del preponente, dal momento che, tra i due, non vi è alcun rapporto contrattuale diretto. Tuttavia, nei contratti di Agenzia possono essere previste clausole che pongono il divieto alla nomina di subagenti o che subordinano tale nomina al consenso o al gradimento del preponente.
Nella sostanza il subagente è l’agente che esercita un’impresa autonoma, a proprio rischio, pur rispondendo del proprio operato all’Agente principale.
L’agente conseguentemente risponde dell’operato dei propri collaboratori ex art. 1228 c.c., cui rimane estranea la preponente, come testualmente riportato: “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”
Sovente, la figura del sub agente viene utilizzata per eludere l’obbligo dei versamenti previdenziali presso l’Enasarco in quanto l’Agente “mandante” non apre la posizione previdenziale presso la Fondazione Enasarco.
Alla luce di quanto descritto, quindi, le agenzia di rappresentanza maggiormente “strutturate” che si avvalgono di subagenti hanno gli stessi obblighi contrattuali delle Case Mandanti sia sotto il profilo normativo che sotto il profilo previdenziale.
Il più delle volte ho avuto modo di constatare una certa superficialità nella regolamentazione contrattuale tra agente e subagente ove l’agente si limita a declinare pedissequamente il contratto sottoscritto con casa mandante che evidentemente presenta delle peculiarità che non sempre possono formare oggetto di obblighi contrattuali a carico dell’agente.
E’ pacifico che, tranne casi di natura straordinaria, le indennità di fine rapporto in favore del subagente così come il relativo obbligo dei contributi previdenziali sono posti ad esclusivo carico dell’agente che funge quindi nel caso di specie come Casa Mandante.
E’ necessario, quindi, informarsi al meglio rivolgendosi ad un legale esperto in materia, sulle possibilità di percepire indennità e/o altri tipi di indennizzi al momento della cessazione del rapporto ed evitare, quindi, che quanto maturato come “ausiliario” possa andare disperso a causa di una non corretta informazione a riguardo.
Avv. Maria Rosaria Pace