Ho ritenuto opportuno affrontare il tema della restituzione degli acconti provvigionali in quanto nell'ultimo periodo diverse sono state le problematiche sottoposte alla mia attenzione da parte dei gentili Agenti ;in particolare ho avuto modo di rilevare come la complessità degli acconti provvigionali erogati da parte della Casa Mandante con conguagli di carattere negativo, sia molto presente, in particolar modo per la figura degli agenti monomandatari, Il che va a determinare, inevitabilmente, una difficoltà da parte degli stessi ,ad operare delle scelte "libere" circa la necessità e/o l'opportunità di proseguire il rapporto d'agenzia in quanto ,tra le varie problematiche che si vanno a sviscerare ,vale a dire ,le indennità dovute ,provvigioni maturate e maturande ,nonché altre questioni di carattere contrattuale bisogna tenere conto anche di tali acconti provvigionali, cosiddetto "debito" maturato nei confronti della Casa Mandante ; a riguardo occorre innanzitutto notare come sull'argomento siano intervenute sia la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile Sezione lavoro 20/3/2015 n. 5715), sia la giurisprudenza di merito (Tribunale di Monza Sezione Lavoro 7/7/2015) essendo tale una questione spesso dibattuta.
Il contenzioso che nasce tra agente e preponente, in merito alla restituzione degli anticipi sulle provvigioni si verifica per lo più al termine del rapporto di agenzia, in particolare nel caso in cui è l’agente a recedere dal contratto (DIMISSIONI ).
Si sviluppa tale questione, spesso, nel momento in cui Casa Mandante abbia corrisposto all’agente delle provvigioni in eccesso, rispetto a quelle effettivamente maturate da quest’ultimo oppure delle provvigioni in eccesso rispetto ai crediti dell’agente, derivanti a qualsiasi titolo dal rapporto di agenzia.
Le due sentenze richiamate , che si inseriscono in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, ribadiscono la restituzione in via giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile, degli anticipi provvigionali corrisposti in eccesso ad un agente.
I presupposti di tale restituzione o mancata restituzione sono:
- che nel contratto di agenzia sia specificato che trattasi di un “anticipo provvigionale soggetto a successivo conguaglio”;
- che nell’oggetto delle fatture sia inserita la dicitura “anticipo provvigionale” e non la dicitura “provvigioni” oppure quella “minimo garantito”;
- che da parte della preponente, l’avvenuto pagamento degli anticipi provvigionali sia provato in via documentale (ad esempio attraverso la produzione in giudizio delle copie delle disposizioni di bonifico bancario);
- che la preponente dimostri in giudizio la mancata maturazione, da parte dell’agente, del diritto alle provvigioni ricevute, all’interno della durata del contratto di agenzia.
Qualora sussistano tali presupposti, il contratto di agenzia potrebbe allora delinearsi come una valida base per ottenere in via giudiziale la restituzione degli anticipi delle provvigioni corrisposte all'agente , dimostrando da parte della proponente, che sia dovuta la restituzione di tali anticipi per valide motivazioni di credito o conguaglio in eccesso.
Il mio suggerimento è sempre quello di verificare, prima di intraprendere qualsiasi tipo d'azione, se vi siano o meno i presupposti richiesti dalla legge per poter ,nel caso dell'agente, contestare la richiesta di restituzione provvigioni e nel caso della preponente, chiedere quanto versato in eccesso.
Soltanto dopo un'attenta analisi dell'accordo negoziale, è possibile annullare in tutto o in parte richieste, a volte anche non fondate ,da parte della Casa Mandante in relazione agli acconti provvigionali. Altro elemento da tenere in considerazione è l'aspetto fiscale perché spesso Case Mandanti tendono ad una "compensazione "tra provvigioni erogate e indennità, laddove le stesse sono soggette ad un regime fiscale differente ma su questo punto credo sia necessario un approfondimento di carattere ulteriore.
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Avv. Maria Rosaria Pace