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Secondo la Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 16/01/2013 n° 894, la provvigione spetta all'agente anche se il rapporto con Casa Mandante e? cessato da tempo.
"In particolare la Corte ha ritenuto che l'agente di commercio abbia diritto alle provvigioni calcolate sugli acquisti effettuati dai clienti con le carte di fidelizzazione per la vendita di carburante da lui vendute fino alla loro scadenza, se la loro durata e? ragionevole e anche successivamente alla cessazione del rapporto.
Non e? stata dunque accolta la tesi della ricorrente, secondo cui il termine di fidelizzazione del prodotto venduto grazie all'attivita? di promozione dell'agente non fosse ragionevole ai sensi dell'art. 1748 c.c. e che le vendite di carburante effettuate successivamente alla risoluzione del rapporto non fossero comunque da imputarsi alla prestazione del lavoratore resistente."
D'altronde proprio l' art. 1748, comma 3, cod. civ. specifica che "L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta e? pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione e? da ricondurre prevalentemente all'attivita? da lui svolta; in tali casi la provvigione e? dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti".
Ergo, anche a distanza di mesi o di anni, rientra tra i diritti dell'agente richiedere alla mandante la corresponsione delle provvigioni maturate nonche? le relative quote di indennita? di fine rapporto (l'indennita? ex art. 1751 c.c., o, l'indennita? suppletiva di clientela prevista dagli A.E.C. di settore, nonche? la quota corrispondente di indennita? di mancato preavviso).
Tale diritto di richiedere le indennità e? condizionato al rispetto del termine di prescrizione.
La giurisprudenza consolidata stabilisce che il diritto al pagamento delle provvigioni (il quale si prescrive nel termine di cinque anni, come previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.) decorre dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento delle provvigioni da parte della preponente e non dal momento della cessazione del contratto d'agenzia.
Differente e? invece il termine di prescrizione relativo all'indennita? suppletiva di clientela e all'indennita? sostitutiva del preavviso, da considerarsi decennale, non essendo esse previste nell'art. 2498 c..
Diverso e? il termine per rivendicare il pagamento dell'indennita? ex art. 1751 c.c., poiche? tale norma dispone che "L'agente decade dal diritto all'indennita? prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti".
Il momento costitutivo del diritto alla provvigione e il diritto ad ottenere il pagamento della provvigione non coincidono piu?.
Infatti , l'art. 1748 C.C., che disciplina il diritto dell'agente alla provvigione, dopo gli interventi modificativi del nostro legislatore, che ha adeguato la disciplina italiana a quella comunitaria, concludendo con il D.lgs 65/99 l'attuazione della direttiva 86/653/CEE, risulta oggi profondamente diverso rispetto dal passato. La principale novita? rispetto alla disciplina previgente sta proprio nella distinzione fra momento acquisitivo della provvigione, disciplinato dal primo comma della norma ed il momento di esigibilita? della provvigione gia? acquisita.
In pratica ciò che da' luogo alla provvigione e? la promozione e conseguente conclusione del contratto tra Casa Mandante e cliente (art. 1748, c. 1, c.c.). Cio? genera un diritto di credito vero e proprio, anche se non ancora esigibile, diritto che puo? essere ceduto e che puo? essere insinuato al passivo del fallimento della preponente.
Condizione di esigibilita? e?, invece, l'esecuzione del contratto da parte della Casa Mandante: la provvigione e? esigibile nel momento e nella misura in cui la preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione secondo quanto stabilito dall' art. 1748, comma 4, c.c.Non sarà quindi piu? necessaria la prova del buon fine dell'affare e cioe?, in sostanza, del pagamento dell'ordine da parte del cliente.
avv. Maria Rosaria Pace