COMMENTO A CURA DELL'AVV. MARIA ROSARIA PACE
(Cassazione n. 9348 del 17.4.2013)e (Cassazione n. 17057 del 5.8.2011)
Di notevole importanza le sentenze della Cassazione in merito all'applicabilità o meno dei termini previsti per la richiesta delle indennità.
Quando il contratto si interrompe, mediante disdetta ordinaria o dimissioni per giusta causa, l'agente ha diritto alle indennità di fine rapporto.
Le indennità di fine rapporto sono:
le indennità previste dagli AeC ossia:
-FIRR
-Indennità suppletiva di clientela;
-Indennità meritocratica;
e l'indennità prevista ex art 1751 del codice civile.;
L'agente per richiedere le indennità di fine rapporto deve rispettare 2 termini: uno breve e uno lungo.
Il primo è quello di 1 anno dalla cessazione del rapporto. Entro cioè 1 anno da quando cessa effettivamente il rapporto l'agente dovrà fare richiesta scritta di pagamento delle indennità. Questo primo termine si chiama di "decadenza" ed è previsto espressamente dall'art. 1751 del codice civile.
Ci si chiede se tale termine valga anche per la richiesta delle indennità previste dagli A.E.C. (FIRR, suppletiva di clientela e meritocratica).
Al riguardo la Cassazione si è divisa, ma la giurisprudenza più recente è a favore della applicabilità del termine di decadenza anche alle indennità previste dagli A..E.C. (Cassazione n. 9348 del 17.4.2013). La sentenza di parere opposto è invece del 2011 (Cassazione n. 17057 del 5.8.2011)
Per "FIRR" si intende naturalmente la parte non versata da Casa Mandante all'Enasarco (di regola quello relativo all'anno di cessazione, salvo che vengano richieste eventuali differenze rispetto a quanto versato all'Enasarco).
Il secondo termine è quello"ordinario" di 10 anni che incomincia a decorrere dalla cessazione del rapporto.
Alle indennità di fine rapporto degli agenti di commercio, infatti, non è applicabile il termine di prescrizione di 5 anni previsto dalla legge esclusivamente per i dipendenti.
Quindi una volta che l'agente ha interrotto il primo termine con l'invio di una comunicazione scritta (di regola raccomandata o PEC al fine di dare la prova dell'avvenuta consegna all'azienda) ha poi ben 10 anni di tempo per agire.
Nel caso in cui l'agente avesse diritto all'indennità sostitutiva di preavviso, anche per questo credito l'agente ha 10 anni di tempo per richiederlo.
Al preavviso non si applica il termine di decadenza di 1 anno, previsto per le indennità di fine rapporto, e quindi l'agente potrebbe attendere anche più di un anno prima di fare la prima richiesta.
L'agente durante il rapporto potrebbe maturare diritti ad altro titolo:
o indennità di incasso
o rimborsi spese pattuiti e non pagati
o fissi provvigionali
Per tutti questi, trattandosi di somme dovute con cadenza periodica, il termine di prescrizione sarà di 5 anni come quello della prescrizione delle provvigioni.
In caso invece di:
o premi provvigionali
Se si tratta di un riconoscimento "una tantum" il termine di prescrizione sarà pari a 10 anni ;qualora dovessero essere riconosciuti periodicamente, si applicherà il termine di "breve "di 5 anni .