2018 13.02

Nuove regole in tema di indennità meritocratica

Nota a cura dell' avv. Maria Rosaria Pace


All'atto della cessazione del rapporto è prevista dagli AeC la corresponsione di determinate indennità.

Particolare attenzione viene posta, in quanto ricca di novità, all' indennità meritocratica la quale e' dovuta agli agenti e rappresentanti di commercio quale quota aggiuntiva dell'indennità di cessazione del rapporto nel solo caso in cui l'importo totale dell'indennità di risoluzione del rapporto e dell'indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal 3° comma dell'art. 1751 cod. civ., e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto :abbia procurato nuovi clienti al preponente , abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e che Casa Mandante riceva ancora sostanziali benefici economici derivanti dagli affari con tali clienti.

La corresponsione di un'indennità "meritocratica" è riconosciuta:
• nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal comma 3 dell'art. 1751, c.c.;
• ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi economici derivanti dagli affari con tali clienti;
• L'indennità "meritocratica" aggiuntiva spetta, in tal caso, in misura non superiore alla differenza tra la somma di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo previsto dal comma 3 dell'art. 1751, c.c.

Per poter valutare correttamente l'esatto ammontare dell' l'indennità meritocratica dovrà effettuarsi un confronto tra il volume complessivo delle provvigioni percepite dall'inizio fino alla cessazione del contratto: esso si baserà sul presupposto che a una elevata quantità di provvigioni corrisponda un elevato fatturato dell'agente.Ciò' non sempre corrisponde al vero in quanto all'agente,spesso,vengono corrisposti rimborsi spese, premi,trasferte retribuite , provvigioni iniziali, acconti che vanno a modificare notevolmente il quantum dell'indennità meritocratica.

A tutto ciò si aggiunga anche che , secondo quanto stabilito dall'Accordo Economico Collettivo agli artt 10 e 11, la continuità in capo alla mandante dei vantaggi derivanti dall'attività promozionale dell'agente e' forfettaria perché bisognerà tener conto, nel calcolo, anche del periodo di prognosi (che varia da un minimo di 2,25 anni ad un massimo di 3 anni) e del tasso di migrazione((variabile dal 15% al 37%).

Ulteriore requisito da non trascurare , ai fini del calcolo, è quello riguardante i compensi che risultano dal primo estratto conto provvigionale e dall'ultimo; è palese che nel primo estratto conto siano visibili le provvigioni effettivamente corrisposte all'agente in base agli ordini promossi; per quanto concerne l'ultimo estratto conto ,appare comprensibile come esso non sempre corrisponda a quanto corrisposto all'agente, il quale potrebbe aver diritto ancora alle provvigioni su affari già promossi, ma le cui fatture non risultino ancora saldate dal cliente (qualora il contratto preveda il pagamento delle provvigioni in seguito al buon fine dell'affare).

Certo sarebbe auspicabile un intervento da parte di chi si occupa della elaborazione di tali formule al fine di determinare un univoco criterio di determinazione che sia idoneo per qualsivoglia situazione e che preveda anche casi in cui le provvigioni vengano pagate dopo diverso tempo rispetto alla promozione dell'affare.

Una volta definita la spettanza dell'indennità meritocratica ed il livello in termini percentuali dell'incremento di fatturato, ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità meritocratica dovrà essere utilizzato uno specifico calcolo che , in relazione all'anzianità di lavoro e dell'incremento percentuale del fatturato, stabilisce la spettanza di un determinato livello percentuale dell'indennità massima di cui all'art. 1751 cc, 3° comma, detratto l'importo già spettante a titolo di indennità di risoluzione del contratto (FIRR) e indennità suppletiva di clientela.