CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 agosto 2018, n. 20453 – Nel contratto di agenzia l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente
Con tale sentenza la Cassazione ha voluto sottolineare come l'attività principale dell'agente sia quella disciplinata dall'art 1742 c.c.in virtù del quale "Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata ".
Si parla di conclusione di contratto e non già di promozione sic et simpliciter in quanto il ruolo dell'agente consiste appunto nel trasformare la promozione in affare concluso dal quale deriverà poi il suo guadagno(la provvigione ).
L'agente non avrà ,dunque come compito solo quello di inoltrare le richieste o le sollecitazioni della clientela: deve anche essere intraprendente onde poter mettere in piedi proposte che valgono ad attrarre l'attenzione del pubblico sull'offerta che proviene dalla Mandante.
Il risultato a cui si dirige l'attività dell'agente è la conclusione di contratti: vendite, acquisti, noleggi, viaggi, assicurazioni. L'agente raccoglie le proposte, le correda di tutti gli elementi utili che possono servire all'imprenditore per decidere circa la convenienza dell'affare comprese le informazioni sulla solvibilità del cliente, e trasmette le proposte all'imprenditore.
Questo può accoglierle, respingerle o modificarle :chiaramente in caso di non evasione dell'ordine sarà tenuto a motivarlo ,così come in caso di evasione parziale:il termine entro il quale una simile comunicazione deve essere effettuata è indicato negli Accordi Economici di Settore.
L'AEC Commercio 16.02.2009, all'art. 5, 4° comma, prevede che "...ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal preponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero".
Il successivo capoverso precisa, , che "salvo diverso accordo fra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all'agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell'ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine".
Il nuovo AEC Industria 30.07.2014 all'art. 5, ultimo comma, ha addirittura ridotto il termine prevedendo che "Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l'accettazione o il rifiuto, totale o parziale, da parte del preponente delle proposte d'ordine trasmesse dall'agente. In assenza nel contratto individuale di espressa previsione del termine di cui sopra, le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro trenta giorni dalla data di ricezione delle proposte stesse".
Se è pur vero che la discrezionalità della mandante di rifiutare l'ordine è piuttosto ampia, è altrettanto vero che l'assenza di soltanto un motivo richiesta di risarcimento del danno.
Gia la suprema Corte nel lontano 1983 si esprimeva in tal senso (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1278 del 19 febbraio 1983)
Caratteristica essenziale del rapporto di agenzia è la promozione, verso retribuzione, di contratti per conto del preponente, ossia di negozi che vengono stipulati con i terzi dal preponente medesimo (su cui grava il relativo rischio), direttamente o per il tramite dell'agente, ove questi sia fornito di potere di rappresentanza, mentre la circostanza che l'agente, nel caso in cui si tratti di promozione di vendite di cose mobili, sia incaricato anche della esecuzione del contratto non osta alla configurabilità del rapporto di agenzia, la quale è invece da escludere nel caso in cui un soggetto venda direttamente beni fornitigli (in esecuzione di un contratto atipico o di somministrazione) da un altro soggetto, lucrando la differenza tra il prezzo pagato al fornitore e quello ricavato dalle vendite concluse con i terzi.
avv. Maria Rosaria Pace