Spesso mi capita di riscontrare un’esigenza da parte degli agenti/rappresentanti diretta ad ottenere dalla Casa Mandante, una volta cessato il rapporto, un “risarcimento del danno” per le più disparate motivazioni (denigrazione professionale, bossing, investimenti strumentali all’attività, quali, a titolo esemplificativo, acquisto di software dedicati, attrezzature specifiche, assunzioni collaboratori).
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è legittimo per un’agente ricevere sia l’indennità di fine rapporto sia il risarcimento danni, derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dell’azienda preponente.
La nostra giurisprudenza ha interpretato in tale senso la Direttiva 86/653 sugli agenti di commercio, che viene attuata in...