Il contratto di agenzia, tradizionalmente considerato "contratto per la prestazione di servizi", è stato di recente oggetto di interventi legislativi di derivazione comunitaria, che, modificando sensibilmente la disciplina dettata in materia dal codice civile (artt. 1742-1753), hanno ridisegnato rilevanti aspetti della figura contrattuale in esame.
Il principale diritto dell’ agente resta, ovviamente, quello relativo al compenso per l attività svolta, cioè il diritto alla provvigione. L’agente, infatti, coerentemente col carattere di autonomia che caratterizza il rapporto, non è remunerato con un salario, ma con una "provvigione" che può essere determinata a percentuale sull’importo lordo degli affari promossi oppure in base ad importo fisso su ogni affare .
Prima dei succitati interventi legislativi, l agente...