2016 21.09

Nuove regole per ritardato pagamento delle provvigioni all’Agente

Il D.Lgs. 9/11/2012 n. 192 ha disciplinato le penalità nei ritardi di pagamenti relativi a transazioni commerciali, compresi i rapporti di agenzia e rappresentanza di commercio.

Il creditore ha diritto al percepimento degli interessi di mora sull’importo dovuto salvo che il debitore dimostri che il ritardo di pagamento è dovuto a causa a lui non imputabile.

l pagamento delle provvigioni, nel rapporto di agenzia è disciplinato sia dagli A.E.C. di categoria, sia dal Codice Civile, che,  nell’art. 1749, stabilisce che: “Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni...

2016 13.09

Trattamento economico della figura dell’agente generale/coordinamento agenti.

La disciplina del compenso spettante all’Agente che svolge, accanto all’attività di promozione, ex art. 1742 c.c. , anche l’attività di supervisione e coordinamento, costituisce una problematica discussa.

Com’è noto, la figura dell’agente generale è riconosciuta dalla giurisprudenza la quale ha, in più occasioni, affermato che la Preponente ha la facoltà di avvalersi di più agenti organizzati in forma piramidale tra loro, al fine di garantire la massima efficienza dell’attività di promozione e vendita dei prodotti commercializzati.

 Dunque, se da un lato, l’oggetto principale del contratto  deve essere comunque quello di promozione diretta degli affari rimanendo quello di coordinamento , un’attività solo accessoria rispetto al primo, è pur vero che trattasi di un principio messo in...

2016 08.09

Disponibilità dei mezzi prova - Il gravoso compito di provare i fatti -

La Cassazione (sez. Lavoro) ha stabilito (Sent.486/2016) che al contratto di agenzia si applica il principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova.

L’art. 2697 del c..c , dispone che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (onus probandi incumbit ei qui dicit): la norma esprime il principio fondamentale dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Le disposizioni applicabili e la conseguente decisione finale del giudice dovranno dunque essere fondate su atti o fatti mostrati da attore e convenuto, con eccezione dei tassativi casi di possibilità di acquisizione della prova d’ufficio.

Tuttavia, negli anni la giurisprudenza ha elaborato alcuni principi che limitano e/o...