Il D.Lgs. 9/11/2012 n. 192 ha disciplinato le penalità nei ritardi di pagamenti relativi a transazioni commerciali, compresi i rapporti di agenzia e rappresentanza di commercio.
Il creditore ha diritto al percepimento degli interessi di mora sull’importo dovuto salvo che il debitore dimostri che il ritardo di pagamento è dovuto a causa a lui non imputabile.
l pagamento delle provvigioni, nel rapporto di agenzia è disciplinato sia dagli A.E.C. di categoria, sia dal Codice Civile, che, nell’art. 1749, stabilisce che: “Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni...