In via preliminare, è opportuno evidenziare la differenza tecnico giuridica della figura di agente di commercio da quella di procacciatore d’affari, in quanto, se formalmente possono apparire due figure simili, in realtà vi sono enormi distinzioni sotto il profilo sostanziale.
Secondo l’art. 1742 c.c. “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.”
La figura del procacciatore d’affari (contratto atipico in quanto non disciplinato dal nostro c.c.) si concreta nell’attività più limitata di chi senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale ed episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al committente da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali...