Una recente sentenza della Corte d’Appello di Bologna (n. 1484/14) ci offre la possibilità di intraprendere il discorso legato alle modifiche provvigionali attuate, ad opera della Casa Mandante, in una misura diversa da quella espressamente e specificamente concordata nel mandato originario.
Tale prassi è spesso utilizzata dalle aziende mandanti, che si trovano nella necessità di variare la zona, la clientela o i prodotti assegnati all’agente alla sottoscrizione dell’accordo negoziale.
Le modifiche contrattuali dovrebbero avvenire d’accordo tra le parti; in particolare, ci si chiede se le variazioni provvigionali debbano essere contenute a pena di nullità in un accordo modificativo scritto (forma scritta ad substantiam) o se invece possano risultare anche da facta concludentia tra le parti e quali tra questi comportamenti...