La giurisprudenza è unanime nel considerare il diritto di esclusiva di cui all’art. 1743 c.c. elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, con la conseguenza che tale diritto sussiste anche in mancanza di una espressa pattuizione sul punto; le parti, tuttavia, sono libere di derogarvi, sia in maniera espressa che mediante comportamento concludente.
L’art. . 1743 c.c. cita: “ il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’Agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
La disposizione mira chiaramente a tutelare l’Agente. Se, in una stessa area, il preponente potesse utilizzare più agenti,...