La Direttiva 86/653/CEE della Corte di Giustizia Europea, recepita dal ns ordinamento, all’art. 17, stabilisce che “l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui: -abbia procurato nuovi clienti al Preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il Preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; - il pagamento di tali indennità sia equo.
Il successivo art. 18 prevede i casi in cui, pur sussistendo tali condizioni, all’agente non è dovuta l’indennità: a) risoluzione del contratto da parte del Preponente per un’inadempienza dell’Agente che giustifichi l’immediata cessazione del rapporto; b) recesso dell’Agente; c) cessione del contratto ad un terzo.
Il Legislatore italiano si è...