2016 24.05

Indennità di clientela o indennità ex. art. 1751 c.c. ? - applicazione della disciplina più favorevole all'agente -

La Direttiva 86/653/CEE della Corte di Giustizia Europea, recepita dal ns ordinamento, all’art. 17, stabilisce che “l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui: -abbia procurato nuovi clienti al Preponente o abbia sensibilmente sviluppato  gli affari con i clienti  esistenti e il Preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; - il pagamento di tali indennità sia equo.

Il successivo art. 18 prevede i casi in cui, pur sussistendo tali condizioni, all’agente non è dovuta l’indennità: a) risoluzione del contratto da parte del Preponente per un’inadempienza dell’Agente che giustifichi l’immediata cessazione del rapporto; b) recesso dell’Agente; c) cessione del contratto ad un terzo.

Il Legislatore italiano si è...

2016 17.05

Indennità per Patto di non concorrenza post contrattuale - Una voce rilevante delle indennità

Molto spesso, nei contratti di agenzia, viene inserito il patto , vale a dire quella norma, voluta da Casa Mandante, che vieta all’ Agente, dopo la cessazione del rapporto, di poter svolgere attività con aziende concorrenti, in un determinato arco temporale (massimo due anni).

L’art. 20 della direttiva CEE n. 653 del 18 dicembre 1986 ha previsto la possibilità di stabilire una limitazione dell’attività professionale dell’Agente dopo l’estinzione del contratto attraverso una convenzione denominata “patto di non concorrenza”-

Con il D. Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, è  stato introdotto, nella disciplina codicistica del contratto di agenzia, l’art. 1751 bis il quale ha, in sostanza, recepito i principi contenuti nella Direttiva: “ Il patto che limita la concorrenza  da parte dell’Agente dopo lo scioglimento del...

2016 05.05

AGENTE - mancato raggiungimento budget minimo – risoluzione contrattuale

E’ opportuno leggere approfonditamente lo schema contrattuale che regola ciascun  rapporto di agenzia con la casa mandante, ove sempre più frequentemente viene inserita un’apposita norma che disciplina il raggiungimento del budget minimo da parte dell’agente, subordinandone anche la continuità del rapporto contrattuale in quanto casa mandante, nell’ipotesi di mancato raggiungimento del budget, intende avvalersi della clausola risolutiva espressa onde cessare immediatamente il rapporto in essere tra le parti, senza riconoscere, quindi, all’agente alcun tipo di indennità.
Nel corso degli anni, vi sono stati numerosi dibattiti giurisprudenziali circa la legittimità o meno di questo modo di operare da parte della casa mandante; solo grazie ad una recente pronuncia giurisprudenziale della Corte di Cassazione (10934 del 18/5/2011) ha...