Nota a cura dell' avv. Maria Rosaria Pace
All'atto della cessazione del rapporto è prevista dagli AeC la corresponsione di determinate indennità.
Particolare attenzione viene posta, in quanto ricca di novità, all' indennità meritocratica la quale e' dovuta agli agenti e rappresentanti di commercio quale quota aggiuntiva dell'indennità di cessazione del rapporto nel solo caso in cui l'importo totale dell'indennità di risoluzione del rapporto e dell'indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal 3° comma dell'art. 1751 cod. civ., e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto :abbia procurato nuovi clienti al preponente , abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e che Casa Mandante riceva ancora sostanziali benefici...